PREAMBOLO STORICO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
( IL COMUNE DI MERCOGLIANO )
1° - Il Comune di Mercogliano è Ente locale autonomo nell'ambito della Costituzione e nel quadro dell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana, anche con riferimento ai principi sanciti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale.
2° - Il Comune di Mercogliano è Ente pubblico territoriale di governo e di amministrazione, esponenziale di tutti gli interessi della comunità. Esso esplica la sua autonoma nei limiti dei principi individuati con leggi della Repubblica che ne determinano le funzioni e secondo le norme del presente Statuto.3° - L'autonomia della comunità mercoglianese si attua in forme corrispondenti alle sue peculiarità locali, alle sue dimensioni territoriali e demografiche, alle caratteristiche della sua tipicità amministrativa, ai connotati della sua identità sociale, culturale ed economica, alla specificità ed originalità della sua tradizione, dei suoi costumi e della sua storia municipale. Essa è caratterizzata, sul piano religioso, dalla presenza della Curia Abbaziale Benedettina e dal Santuario di Montevergine, che fa di Mercogliano un centro di pellegrinaggio di interesse regionale.
ARTICOLO 2( ELEMENTI COSTITUTIVI - SEDE - CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE )
1° - Il territorio del Comune di Mercogliano, che fa parte della Comunità Montana Partenio, così come individuato e perimetrato nella allegata planimetria, confina con quello dei Comuni di Avellino, Monteforte Irpino, Ospedaletto, Quadrelle, Avella. Di esso fanno parte anche le località di Torelli, Acqua delle Noci, Badia Loreto e Torrette. Il territorio si estende per 19,76 Kmq.2° - Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nell'aula consiliare del Palazzo Civico, sede politica del Comune, situata nel capoluogo.
3° - In via eccezionale e per particolari motivi, il Consiglio Comunale può riunirsi in altra sede e differente luogo, previa tempestiva comunicazione al pubblico.
ARTICOLO 3( GONFALONE E STEMMA )
1° - Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, segni distintivi ed attribuiti della propria personalità. 2° - Esso è dotato di autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. 3° - Ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.
ARTICOLO 4 ( FINI DELL'ENTE )
1° - Il Comune rappresenta la intera comunità, ne cura unitariamente il complesso delle istanze e degli interessi, promuovendone lo sviluppo ed il progresso. Esso si ispira ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 2°- Il Comune promuove il benessere dei propri cittadini, valorizzando tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio, nei limiti delle proprie competenze. A tal fine il Comune assicura la prestazione dei servizi e la realizzazione delle opere e degli interventi che si rendono necessari. 3° - Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte ed agli indirizzi del governo della comunità, concorrendo al consolidamento del consenso popolare nelle istituzioni locali e nel metodo democratico. 4° - Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più deboli e svantaggiate. 5° - Il Comune, secondo i principi costituzionali, opera, nel suo ambito di iniziativa, per il pieno e completo sviluppo della persona umana e per affermare i diritti dei cittadini. Promuove la funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione. Esso opera per la piena occupazione dei lavoratori, per la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali. 6° - Il Comune, per quanto possibile, promuove e valorizza le formazioni sociali, sostiene ed incoraggia lo svolgimento della vita sociale nella pluralità dei gruppi, delle comunità intermedie, delle organizzazioni sociali, delle aggregazioni di volontariato, favorendo lo sviluppo dell'associazionismo. 7° - Il Comune, in collegamento con altri Enti locali, assume ed incentiva iniziative che concorrano allo sviluppo ed alla valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia, della regione campana, della provincia irpina e della fascia del Partenio. 8° - Il Comune mira al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, attraverso il sostegno e la valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel suo territorio, con la finalità di realizzare un tessuto omogeneo.
ARTICOLO 5 ( FUNZIONI E COMPITI )
1° - Il Comune ha la responsabilità di operare liberamente in tutti i settori di attività che riguardano gli interessi della comunità locale, in collaborazione con la Comunità Montana Partenio e con i Comuni limitrofi. 2° - Il Comune, con riguardo agli interessi di cui non dispone, ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli altri soggetti pubblici.
Il Comune, con riguardo agli interessi di cui dispone, svolge funzioni politiche, normative, di governo e di amministrazione.
3° - L'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale è organizzato attraverso il Comune dalla Regione che, con proprie leggi, conformandosi ai principi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, identifica nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio. 4° - Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Campania. Esso assume l'obiettivo della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa. Esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, comprese prestazioni, servizi ed opere, precipuamente, anche se non esclusivamente, nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. 5° - Il Comune svolge, altresì, compiti ulteriori che non siano riservati ad altri enti, purchè non limitino diritti o interessi dei cittadini, appaiano di interesse generale per la comunità e siano esercitati entro i termini della circoscrizione amministrativa, favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana Partenio.
ARTICOLO 6 ( SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZA PUBBLICA )
1° - Il Comune organizza ed eroga servizi personali per concorrere alla edificazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, capace di affrontare ogni forma di bisogno e disagio sociale. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di protezione sociale a favore della persona e di supporto alla famiglia, programmando gli interventi ed articola l'assistenza sociale con particolare riferimento ai bisogni degli anziani, alla tutela della maternità, dei minori, degli inabili, invalidi ed handicappati, dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli ex - detenuti, dei non abbienti e degli emarginati in genere. 2° - Il Comune persegue, mediante l'adozione di idonee misure di politica sociale, la piena realizzazione dei principi di parità giuridica, economica e sociale della donna e di pari opportunità tra i sessi. 3° - Il Comune organizza ed eroga i servizi personali concernenti l'assistenza scolastica e la realizzazione del diritto allo studio con particolare riferimento all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Provvede alla istituzione di scuole materne ed all'assolvimento dei compiti in materia di istruzione fissati da leggi dello Stato, provvedendo alla edilizia scolastica di competenza ed ai relativi servizi di gestione.
Collabora con le autorità scolastiche contribuendo, con apposite iniziative, all'educazione e all'affinamento delle sensibilità culturali egli utenti della scuola.
4° - Al Comune spettano le funzioni concernenti la prevenzione e l'assistenza sanitaria al fine della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benessere fisico e psichico del cittadino, nonché l'igiene pubblica e l'assistenza veterinaria.
ARTICOLO 7 ( ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO )
1° - Il Comune provvede alla pianificazione urbanistica, alla gestione del territorio comunale ed alla disciplina edilizia, tenendo conto delle potenzialità di sviluppo turistico della comunità di Mercogliano rendendola compatibile con le esigenze di salvaguardia degli equilibri degli ecosistemi naturali e del territorio. 2° - Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio comunale, assecondandone le specificità peculiari e le vocazioni naturali, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, delle infrastrutture sociali, delle opere di preminente interesse pubblico e della collettività. 3° - Esso promuove lo sviluppo dell'edilizia cooperativa, acquisisce le aree e localizza interventi di edilizia residenziale pubblica assegnando alloggi ed attua una politica di conservazione e recupero, laddove possibile, del patrimonio edilizio pubblico e privato, al fine di assicurare il diritto all'abitazione a tutti i cittadini. Persegue, in particolare, la valorizzazione ed il recupero e risanamento del centro storico, il consolidamento antisismico ed il riordino dell'intero abitato. 4° - Esso realizza strutture, opere pubbliche ed interventi infrastrutturali, conformemente ai piani urbanistici distribuendole, in maniera equa e razionale, in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche del territorio comunale in tutte le sue articolazioni, mirando alla armonizzazione del suo tessuto urbanistico ed edilizio. 5 ° - Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dalla pianificazione urbanistica. 6° - Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, secondo le vigenti leggi in materia di protezione civile. 7° - Disciplina la circolazione e la segnaletica inerenti alla viabilità comunale e provvede ai trasporti pubblici locali.
ARTICOLO 8 ( SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO )
1° - Il Comune incentiva la politica dei servizi, disciplina e coordina le attività commerciali mediante la redazione di piani per lo sviluppo del commercio, promuove le iniziative fieristiche ed annonarie. Favorisce l'organizzazione efficiente e razionale dell'apparato distributivo, al fine prevalente della assistenza degli utenti e della tutela dei consumatori, anche attraverso la vigilanza dei prezzi amministrati e la disciplina degli orari. 2° - Il Comune, alla luce dell'obiettivo preminente dello sviluppo del turismo, promuove e valorizza in tutte le forme possibili, le attività turistiche, incentivando la realizzazione di attrezzature ed impianti e favorendo lo sviluppo dei servizi ricettivi e dell'industria alberghiera. 3° - Tutela e valorizza lo sviluppo dell'artigianato. Opera per la valorizzazione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici, sia mediante il miglioramento dei servizi comunali per il territorio rurale, sia favorendo l'insediamento di attività agrituristiche e, soprattutto, stimolando la costituzione di cooperative di produzione, di trasformazione e commercializzazione. Interviene per la promozione ed il potenziamento delle imprese artigianale e diretto- coltivatrici, favorendone l'ammodernamento. 4° - Concorre allo sviluppo ed al sostegno dell'economia locale attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, destinati alla realizzazione di impianti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico non inquinanti. 5° - Provvede alla gestione ed alla valorizzazione dei beni comunali e di uso civico.
ARTICOLO 9 ( POLIZIA AMMINISTRATIVA )
1° - Spettano al Comune le funzioni di polizia amministrativa accessorie o complementari alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
ARTICOLO 10 ( ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE )
1° - Il Comune, nell'ordinamento dei propri uffici e servizi, si ispira ai criteri della funzionalità, della semplicità ed economicità di gestione ed ai parametri della professionalità e responsabilità, anche in relazione ai canoni costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'Amministrazione. 2° - L'organizzazione amministrativa del Comune, ai fini della trasparenza, dell'efficienza della gestione e della correttezza amministrativa, è fondata sul principio della separazione dei compiti. La responsabilità di gestione amministrativa, tecnica e contabile è attribuita agli organi burocratici, mentre i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, secondo le loro specifiche attribuzioni. 3° - La struttura amministrativa dell'Ente è rapportata all'esercizio delle funzioni, al fine di assolvere, in maniera organica e programmata, i compiti istituzionali dell'Ente. 4° - L'attività amministrativa del Comune, secondo i principi stabiliti dalla legge, è retta dai criteri di partecipazione al procedimento, di determinazione del responsabile dello stesso e di definizione del suo termine, di motivazione del provvedimento e di semplificazione dell'azione amministrativa.
ARTICOLO 11 ( SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE )
1° - Il Comune, nei limiti delle proprie competenze, adotta ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e valorizzare il verde, a difendere il paesaggio, a conservare e difendere l'ambiente comunale salvaguardandolo contro ogni forma di degrado, a sviluppare le risorse territoriali ed ambientali, attuando piano, servizi ed infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo, per la tutela idrogeologica, per la salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, per il costante monitoraggio ambientale e per rilevare ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, in funzione di una sempre più alta qualità della vita. Il Comune sottopone a valutazione di impatto ambientale le opere di cui si prevede la realizzazione nel territorio comunale. 2° - Il Comune, nell'ambito degli obiettivi di tutela ambientale, persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato ed eco - compatibile della circoscrizione territoriale ed opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita, ricercando e promuovendo, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con gli altri Enti pubblici interessati. 3° - Il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla salute, con particolare riferimento al momento della prevenzione; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della terza età.
ARTICOLO 12 ( CULTURA )
1° - Il Comune promuove lo sviluppo della cultura nelle sue espressioni, valori e tradizioni locali di lingua e di costume, al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione civile della comunità. 2° - Il Comune promuove ed incentiva le attività culturali, ricreative e del tempo libero, in concorso con la parrocchia, le istituzioni scolastiche ed ogni altra associazione riconosciuta meritevole. 3° - Tutela il patrimonio storico, librario, artistico, archivistico, architettonico, monumentale ed archeologico. 4° - Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, in ogni sua manifestazione, promuovendo l'aggregazione e l'associazionismo giovanile e realizzando, conservando e potenziando le strutture sportive.
ART.13
( PROGRAMMAZIONE) 1°- Il Comune in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del Decr.Lgs. n. 267/2000, adotta la politica e gli strumenti della programmazione come metodo ordinatore della propria attività amministrativa.
2° - Esso esercita le funzioni proprie e quelle attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione secondo programmi, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale ed in modo coordinato con i livelli superiori di governo ed in particolare con la Comunità Montana, garantendo così la utilizzazione ottimale delle proprie risorse. 3° - Partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani, programmi e degli altri provvedimenti regionali, conformandosi poi ad essi nella propria programmazione socio - economica e pianificazione territoriale. 4° - Opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi, il metodo e le regole della programmazione. 5° - Obiettivo qualificante, nell'ambito della programmazione, è la promozione ed il sostegno delle attività socio - economiche legate alla valorizzazione dell'ambiente e ad una corretta fruizione del territorio secondo le sue naturali vocazioni.
ARTICOLO 14
( PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO ) 1° - Il Comune individua nella partecipazione, singola ed associata, di tutti i cittadini all'attività dell'ente il momento qualificante della propria autonomia, secondi i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge. 2° - Il Comune valorizza e promuove la partecipazione democratica alla politica amministrativa dell'ente, attraverso appositi istituti, quali le libere forme associative, gli organismi di partecipazione, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, le istanze, petizioni e proposte, la consultazione, l'azione popolare, l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie degli stessi, il referendum consultivo. Gli atti amministrativi del Comune sono pubblici e devono essere motivati. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3° - Esso si conforma al principio di pubblicità in ogni fase del procedimento, salvo le deroghe previste e disciplinate da regolamento per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento della amministrazione. 4° - Riconosce nella informazione la condizione essenziale per assicurare ai cittadini la partecipazione alla vita politica ed amministrativa. 5° - Lo Statuto del Comune di Mercogliano, in riferimento ai principi di cui alla Legge 8 marzo 1994 n. 203, nonché al Decreto Legislativo 25 luglio 1999 n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei Cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
ART. 14 BIS
( CONSULTE DI SETTORE E FORUM GIOVANILE ) Al fine di un notevole contributo alla riforma politica ed al rinvigorimento della democrazia e della trasparenza, quale primo momento di concreta partecipazione dei singoli cittadini e delle rappresentanze degli organismi associati presenti nel territorio si istituiscono:
a)
le consulte di settore;
b)
il forum giovanile.
Vengono istituite “ le consulte di settore “ quali strumenti di collegamento diretto tra la Società civile organizzata e gli organi di governo locale. Le Consulte di settore dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche. Viene istituito il Forum giovanile quale strumento di auto - rappresentanza dei giovani con il compito di dare voce e forza contrattuale alle organizzazioni ed alle rappresentanze generali dei giovani. Esercita, funzioni di carattere politico e non gestionale ed amministrativo. Sarà, quindi, strumento di partecipazione e di controllo e ove, necessario, di dialettica e di confronto. Costituisce, inoltre, occasione di incontro delle organizzazioni e delle rappresentanze generali dei giovani per verificare e proporre linee di intervento ed iniziative da eseguire nella politica dell'ente locale, nei confronti dei giovani. Il Forum costituisce, quindi, il referente del Comune per le politiche giovanili anche se non sarà l'unica sede di rappresentanza del mondo giovanile. Alle consulte di settore ed al Forum giovanile sono attribuite, ed i rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:
a)
emissione di pareri consultivi richiesti dagli Organi della Amministrazione Comunale;
b)
formulazioni di proposte relative alle attività ed ai servizi ed agli atti del Comune riguardanti le politiche giovanili;
Le norme generali sul funzionamento delle Consulte di settore e del Forum giovanile sono disciplinate tramite un regolamento da adottare da quest'Ente.
ARTICOLO 15 ( COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI )
1° - Il Comune, nell'ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo, attua idonee forme di cooperazione, collaborazione ed associazione, con soggetti pubblici e privati ed in particolare con altri Comuni, e prioritariamente con quelli contermini e facenti parte dello stesso ambito territoriale, con altri Comuni omogenei per storia, cultura, economia e continuità geografica, con il Comune capoluogo e con la Provincia.3° - I rapporti intersoggettivi del Comune, sia con altri Comuni che con altri soggetti del sistema delle autonomie locali, sono informati ai principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. ARTICOLO 16
( ATTIVITA' DEL COMUNE )
1° - Il Comune, nello svolgimento della propria attività, determina liberamente i contenuti degli atti da adottare, osservando, per ciò che concerne i provvedimenti di carattere imperativo, esclusivamente le norme poste in modo esplicito dalla legge e dai regolamenti. 2° - Gli atti del Comune, eccettuati i casi per i quali la legge ed i regolamenti richiedono l'osservanza di limiti o prescrizioni particolari, sono adottati secondo il principio della libertà delle forme, purchè non siano pregiudicate la ragionevolezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e siano salvaguardati gli interessi pubblici che debbano essere tenuti presenti nel caso concreto. 3° - L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 4° - L'Amministrazione comunale non può aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della attività istruttoria. 5° - Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune dà la più ampia pubblicità al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, anche in conformità allo spirito ed alla lettera della legislazione antimafia.
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE ARTICOLO 17 ( ORGANI )
1° - Il Comune esercita le sue funzioni mediante gli organi istituzionali, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 2° - Sono organi necessari di governo politico ed amministrativo del Comune il Consiglio Comunale, La Giunta, il Sindaco. Il Sindaco e gli Assessori costituiscono collegialmente la Giunta.
CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE SEZ.I - I CONSIGLIERI COMUNALI ARTICOLO 18 I CONSIGLIERI COMUNALI
1° - Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge. 2° - I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 3° - Il Consiglio rimane comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 4° - I consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Ad essi si applica la normativa di cui agli artt. dal n. 77 al n. 87 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 5° - I consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Ad essi si applica la normativa di cui agli artt. dal n. 77 al n. 87 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.6° - I consiglieri si riuniscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.Il regolamento determina le strutture ed i supporti da mettere a disposizione dei gruppi per facilitare l'esercizio del mandato consiliare. I consiglieri singoli, o quelli che hanno dichiarato l'intenzione di non aderire a nessun gruppo, sono iscritti al “ gruppo misto “ .
ARTICOLO 19 ( CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO )
1° - La conferenza dei capigruppo viene convocata dal Sindaco periodicamente per programmare l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale, per consultazioni di carattere politico e per l'esame dei problemi procedurali inerenti ai lavori consiliari. 2° - Il funzionamento della conferenza dei capigruppo è disciplinata dal regolamento.
ARTICOLO 20 ( PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI )
1° - I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza del Consiglio Comunale e possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, le attività del Comune. 2° - Il Sindaco o gli Assessori, da lui delegati, rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri. 3° - Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dall'apposito regolamento interno del Consiglio Comunale, che può limitarlo soltanto a tutela della funzionalità e del buon andamento degli uffici dell'Ente. 4° - I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente determinati dalla legge.
ARTICOLO 20 bis ( COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE )
1° - Il Consiglio Comunale, in casi straordinari ed eccezionali, può istituire nel proprio seno commissioni consultive. 2° - Le commissioni sono composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
ARTICOLO 20 ter
(COMMISSIONI CONSILIARI DI CONTROLLO O GARANZIA) 1° - Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. 2° - E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni. 3° - La composizione, la durata, le modalità del controllo e delle garanzie ed i poteri delle commissioni sono disciplinate dal presente articolo e da apposito regolamento consiliare. 4° - La commissione d'indagine può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare eventuali persone interessate ai fatti di cui alle indagini.
ARTICOLO 21 ( DOVERI DEI CONSIGLIERI )
1° - I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.2° - I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti. 3° - La dichiarazione di decadenza è pronunciata con regolare deliberazione dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza e sentite le cause di giustificazione.
ARTICOLO 22 ( DIMISSIONI )
1° - Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 2° - Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
ARTICOLO 23 ( CONSIGLIERE ANZIANO )
Si abroga.
SEZ. II - IL CONSIGLIO COMUNALE ARTICOLO 24 ( COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE )
1° - Il Consiglio Comunale è il massimo organo del Comune, rappresenta unitariamente la collettività comunale, ne determina l'indirizzo politico ed amministrativo controllandone l'attuazione, ed adotta gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in materie di particolare rilievo, tassativamente indicate. 2° - E' competenza del Consiglio Comunale dettare indirizzi e formulare indicazioni di carattere generale, che spetta poi all'organo esecutivo di attuare, attraverso programmi che devono essere deliberati dal Consiglio stesso, possibilmente all'inizio dell'anno. 3° - Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale, contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere, tendendo sempre a perseguire il più stretto raccordo possibile con la programmazione provinciale, regionale e statale. 4° - L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi.
ARTICOLO 25 ( REGOLAMENTO INTERNO )
1° - Il Consiglio adotta con la stessa maggioranza prevista per l'approvazione dello statuto, un regolamento interno per disciplinare minutamente la propria organizzazione ed il proprio complessivo funzionamento per la fattispecie non regolate dalla legge. Si uniforma comunque ai principi contenuti nel presente capo. 2° - Il regolamento fissa le modalità per l'attuazione dell'obbligo per i Consiglieri all'inizio, durante ed alla fine del mandato di comunicare alla Segreteria i redditi posseduti e le formule attraverso le quali gli stessi siano resi pubblici. 3° - Il regolamento interno, al quale possono essere apportate modifiche con la maggioranza di cui al comma precedente, disciplina, in particolare, le modalità di convocazione, l'organizzazione interna, i profili funzionali e le modalità di votazione. 4° - Il funzionamento dei gruppi consiliari è disciplinato nel regolamento interno. ARTICOLO 26 ( PRIMA ADUNANZA ) 1° - Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti. 2° - La seduta è pubblica ed i consiglieri della cui ineleggibilità o incompatibilità si discute possono partecipare alla seduta ed alla votazione. 3° - Nella stessa seduta si procedere alla surroga dei consiglieri non convalidati. 4° - La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
ARTICOLO 27 ( SESSIONI DEL CONSIGLIO )
1° - Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza. 2° - In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri assegnati, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
ARTICOLO 28
( CONVOCAZIONI DEI CONSIGLIERI ) 1° - Le adunanze del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 27, sono convocate dal Sindaco o da chi ne fa le veci mediante avvisi scritti con l'indicazione degli argomenti da trattare. 2° - Gli avvisi per le sessioni ordinarie devono essere consegnati ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima dello stesso termine. 3° - Nei casi di urgenza basta che gli avvisi siano consegnati almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. 4° - La consegna degli avvisi, da effettuarsi al domicilio del consigliere, deve risultare da apposita dichiarazione del messo comunale. 5° - Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, quando la prima sia stata dichiarata deserta. 6° - Il Sindaco, o che ne fa le veci, convoca tempestivamente il Consiglio per la trattazione di atti obbligatori per legge, soggetti a scadenze perentorie, ovvero oggetto di esplicita diffida da parte dell'autorità di controllo.
ARTICOLO 29 ( VALIDITA' E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE )
1° - Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. 2° - Le sedute sono pubbliche, salvo i casi in cui debbono essere segrete, previsti dal regolamento interno e comunque solo eccezionalmente, quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone. Il Consiglio Comunale, o maggioranza qualificata, può deliberare di non ammettere il pubblico. ARTICOLO 30
( VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI )
1° - Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza. 2° - In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
ARTICOLO 31 ( PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI )
1° - Il Consiglio Comunale è normalmente presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 2° - Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute, dirige o modera la discussione nell'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine della seduta, indice e proclama i risultati delle votazioni, fa osservare il regolamento interno.
ARTICOLO 32 ( VOTAZIONI E VERBALIZZAZIONE )
1° - Le votazioni per le deliberazioni vengono svolte generalmente a scrutinio palese ed, eccezionalmente, a scrutinio segreto nei casi specificamente previsti dal Regolamento. 2° - Per ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario Comunale o di che ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, che deve contenere le deliberazioni assunte con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei nomi dei consiglieri intervenuti, nonché degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 3° - Il processo verbale viene letto, se richiesto, ed approvato nella seduta successiva, ed è sottoscritto dal Sindaco - Presidente ( o da chi lo sostituisce ) e dal Segretario verbalizzante.
ARTICOLO 32 bis ( CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI )
Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberazione in via consultiva nelle seguenti materie:
a)
politica ambientale;
b)
sport;
c)
tempo libero;
d)
giochi;
e)
rapporti con l'associazionismo;
f)
cultura e spettacolo;
g)
pubblica istruzione;
h)
assistenza ai giovani, disabili ed agli anziani;
i)
rapporto con l'Unicef. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale. ARTICOLO 33
( ATTRIBUZIONI )
1° - La Giunta Comunale è l'organo esecutivo di amministrazione del Comune. Essa esegue le linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, sentita la stessa Giunta, entro venti giorni dalla comunicazione al Consiglio della nomina degli assessori. 2° - Il Consiglio Comunale concorre collegialmente alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, mediante la convocazione di apposite sessioni consiliari a cadenza semestrale e sulla base di relazioni periodiche del Sindaco e dei singoli assessori, anche attraverso la formulazione di emendamenti, integrazioni e raccomandazioni.
ARTICOLO 34 ( COMPOSIZIONE )
1° - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei, promuovendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi.
ARTICOLO 35
( ELEZIONE DELLA GIUNTA ) 1° - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale che presiede.
2° - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 3° - Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
ARTICOLO 36 ( INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE )
1° - Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore costituiscono oggetto di riserva di legge dello Stato. 2° - La perdita, comunque, dello status di consigliere comunale comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore. 3° - Non possono far parte della Giunta, contemporaneamente, parenti ed affini entro il terzo grado.
ARTICOLO 37 ( DURATA IN CARICA - DIMISSIONI DEL SINDACO )
1° - La Giunta rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. 2° - Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione e, una volta divenute efficaci ed irrevocabili, determinano lo scioglimento del Consiglio e gli effetti previsti dalla legge. 3° - Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza o revoca.
ARTICOLO 38 ( MOZIONE DI SFIDUCIA )
1° - Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. 2° - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 3° - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
ARTICOLO 39 ( ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA )
Si abroga.
ARTICOLO 40 ( COMPETENZE DELLA GIUNTA )
1° - La Giunta Comunale è l'organo esecutivo di governo e di amministrazione a competenza generale residua. Essa compie, cioè, tutti gli atti amministrativi che, per legge e per il presente Statuto, non sono riservati agli altri organi comunali, politici o burocratici. 2° - La Giunta Comunale riferisce al Consiglio, di cui esegue il programma di governo ed attua gli indirizzi generali, sulla propria attività una volta all'anno con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio. 3° - La Giunta, inoltre, assume l'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio. ARTICOLO 41
( FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA )
1° - La Giunta Comunale è convocata informalmente e presieduta dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. 2° - La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 3° - Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci. 4° - Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti. 5° - Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, con riferimento ad affari particolari. 6° - L'elenco delle deliberazioni della Giunta deve esser tempestivamente messo a disposizione dei consiglieri ai fini dell'esercizio dell'iniziativa per l'eventuale sottoposizione a controllo. I consiglieri, a tal fine, possono richiedere tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori giuntali, oltre beninteso al diritto di accesso che loro compete.
CAPO III PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI ARTICOLO 42 ( PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI )
1° - Tutte le deliberazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
ARTICOLO 43( ESECUTIVITA' )
1° - Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. 2° - Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
ARTICOLO 44 ( INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO )
1° - La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo.
2° - Le deliberazioni dichiarate urgenti ed immediatamente eseguibili devono essere inviate entro cinque giorni dalla loro adozione. Articolo 45 ( COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO )
1° - Le deliberazioni adottate dalla Giunta devono esser comunicate ai capigruppo contestualmente all'affissione all'albo. Sono comunicati ai medesimi i provvedimenti di controllo negativo. A tal uopo è predisposto, presso la sede municipale, un apposito ufficio unico dei capigruppo consiliari.
CAPO IV IL SINDACO ARTICOLO 46 ( FUNZIONI )
1° - Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale. In tale veste rappresenta l'Ente e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale. 2° - Il Sindaco, o che ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge statale ( servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare ). 3° - Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Il Sindaco risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale promuovendo la presenza di entrambi i sessi. 4° - Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale del supporto degli uffici e della collaborazione del Segretario Comunale. 5° - Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.6° - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. 7° - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni salvo i casi in cui questa competenza è espressamente riservata dalla legge al Consiglio Comunale. Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, promuovendo la presenza di entrambi i sessi.
ARTICOLO 47( ATTRIBUZIONI DEL SINDACO )
1° - Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale:
a)
convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data e svolgendo un ruolo di impulso e di direzione nei confronti di entrambi;
b)
assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c)
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'esecuzione degli atti, anche a mezzo degli assessori, limitatamente al ramo al quale ciascuno è preposto; conferisce deleghe generali e speciali agli assessori stessi e/o ai Consiglieri Comunali;
d)
sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
e)
esercita la rappresentanza legale e la rappresentanza in giudizio del Comune, sia attore che convenuto.
f)
provvede a far osservare il presente Statuto ed i regolamenti comunali;
g)
adempie alle altre attribuzioni conferitegli, oltre che dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti comunali;
h)
Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti.
ARTICOLO 48 ( POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO )
1° - Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. 2° - Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa. 3° - Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 4° - Se l'ordinanza, adottata ai sensi del precedente comma, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma precedente, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ARTICOLO 49 ( PERSONALE DIPENDENTE )
1° - Il Comune di Mercogliano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dell'esigenza di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti. 2° - Nella organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. 3° - Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. 4° - Il Comune promuove e realizza l'aggiornamento e la formazione professionale del proprio personale, migliorandone le prestazioni anche attraverso l'ammodernamento delle strutture e degli strumenti.
ARTICOLO 50 ( COMMISIONE DI DISCIPLINA )
Si abroga.
ARTICOLO 51 ( SEGRETARIO COMUNALE )
1° - Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente dell'apposita Agenzia. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 2° - Il Segretario, tra l'altro:
a)
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)
può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
c)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3° - Il Sindaco nomina il Segretario, da lui funzionalmente dipendente, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario continua ad esercitare temporaneamente le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco stesso e fino all'ottenimento dell'eventuale riconferma o fino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato di diritto. 4° - Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
ARTICOLO 52 ( IL VICE SEGRETARIO COMUNALE )
1° - E' istituita la figura professionale del Vice Segretario Comunale, funzionario direttivo del Comune, in possesso di laurea, che svolge le funzioni vicarie ed ausiliarie del Segretario, lo coadiuva affiancandolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 2° - Spetta al Vice Segretario anche la direzione e la titolarità di una struttura organizzativa complessa, definita nell'ambito dell'ordinamento degli uffici, con riferimento all'area amministrativa.
ART. 53 ( ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI )
1°- Le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti, nel Comune di Mercogliano sono attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale. 2° - Spetta ai responsabili dei servizi la direzione degli uffici, secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mente la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici. 3° - I responsabili dei servizi nella organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, contabile e gestionale. 4° - Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
a)
la presidenza delle commissioni;
b)
la responsabilità delle procedure di appalto;
c)
la stipulazione dei contratti;
d)
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)
gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f bis ) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
g)
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
h)
gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.
ARTICOLO 54 ( PARERI E RESPONSABILITA' )
1° - Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2° - Nel caso in cui il Comune temporaneamente non abbia il funzionario responsabile del servizio, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.
ARTICOLO 55 ( ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI )
1° - L'organizzazione strutturale del Comune è di tipo funzionale, modulata sulla attività per obiettivi che concretamente deve essere svolta. 2° - Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità e la elasticità delle strutture, con un lavoro non per singoli atti ma in relazione ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da conseguire, superando la separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro. 3° - L'organizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni ed integrata, per evitare la frattura fra i vari settori operativi, secondo la logica unitaria del programma di attività. A tal fine, il regolamento prevede e disciplina il coordinamento, operato dal Sindaco, mediante apposite conferenze periodiche interdisciplinari dei responsabili dei servizi, promosse e presiedute dal Sindaco, di concerto col Segretario Comunale. 4° - L'Amministrazione per atti è residuale ed impronta solo quei servizi che non possono essere organizzati per progetti, programmi e per obiettivi.
5° - L'organizzazione del lavoro si articola sulla analisi e sulla individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro ottimali e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato. ARTICOLO 56
( CONTRATTI PER LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILE DI SETTORE )
La copertura dei posti apicali di responsabili dei settori può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
ARTICOLO 57( CONTRATTI A TEMPO DETERMINARO AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA )
1° - Il Comune può stipulare, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di categoria D, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria da ricoprire. 2° - Il regolamento stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono esser stipulati tali contratti, in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell'Ente, e i contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
ARTICOLO 58
( INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE ) Il Comune, pur ricorrendo in via principale e prioritaria alla valorizzazione della professionalità interna, può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio, incarichi individuali ed esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
ARTICOLO 59 ( SERVIZI PUBBLICI LOCALI )
1° - Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini ed obiettivi di rilevanza sociale ed a promuovere lo sviluppo delle comunità locali.
I servizi pubblici esercitabili dal Comune possono essere riservati in via esclusiva alla Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.I servizi gestiti dal Comune con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
2° - Il Comune, per la gestione dei servizi che per le loro dimensioni e caratteristiche non possono essere esercitati in economia, può potenzialmente disporre, in base a valutazione comparativa di convenienza economico - operativa e sociale, effettuata dal Consiglio Comunale:
-
la costituzione di aziende municipalizzate per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
-
la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti anche privati;
-
la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione associata e consortile del servizio;
-
la concessione a terzi, per particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
-
apposta istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale.
La concessione di servizi a terzi è ammessa solo nel caso in cui sussistono e tutte assieme particolari ragioni motivate di ordine tecnico, economico e di opportunità sociale. 3° - Per la gestione dei singoli servizi pubblici locali, il Comune eventualmente provvede con appositi regolamenti.
ARTICOLO 60 ( AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI )
1° - Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.2°- Essi debbono possedere, all'atto della nomina, i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti e la professionalità specifica, obiettivamente riscontrabile, secondo quanto previsto dal regolamento. 3° - Le dimissioni, la revoca e la decadenza degli amministratori sono disciplinate in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 18/08/00 n. 267. 4° - Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni ed individua forme e modalità di gestione dei servizi.
TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE ARTICOLO 61 ( BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA )
1° - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è oggetto di riserva di legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale. L' esercizio finanziario si svolge in base al bilancio annuale che è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, salvo differimento del termine con decreto del Ministro dell'Interno. 2° - Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. 3° - I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
ARTICOLO 62 ( RISULTATI DI GESTIONE )
1° - Ferma rimanendo la riserva di legge in materia, il rendiconto annuale del Comune è articolato in tre parti:
-
il conto del bilancio o rendiconto finanziario;
-
il conto generale del patrimonio o rendiconto patrimoniale;
-
il conto economico.
Il termine per la deliberazione del conto consuntivo è fissato al 30 giugno dell'anno successivo. 2° - Spetta alla Giunta Municipale predisporre e presentare tempestivamente al Consiglio la proposta di deliberazione del conto consuntivo, dopo aver raccolto la pronuncia che, in esito alla revisione economico - finanziaria eseguita sulle risultanze della gestione, è presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione scritta. 3° - Mediante il conto economico la Giunta dimostra i risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario precedente, compresi quelli conseguiti in ciascun servizio, programma o progetto. 4° - Nel rendiconto devono essere riassunte anche le risultanze delle gestioni, delle istituzioni dipendenti e, nei limiti della cointeressenza, quella degli Enti e società cui il Comune è consorziato, associato o partecipe. 5° - La materia è disciplinata dalla normativa già richiamata per il bilancio di previsione e, particolarmente, dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento generale di contabilità.
ARTICOLO 63 ( CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE )
1° - Il funzionario responsabile dell'ufficio di ragioneria, di concerto con quello di ciascun servizio, è tenuto a verificare almeno trimestralmente la gestione dei capitoli di bilancio relativi al servizio ed i risultati economici della specifica attività svolta, relazionando, eventualmente con osservazioni e rilievi, alla Giunta Municipale tramite l'assessore competente.
ARTICOLO 63/bis
Per definire in maniera compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
ARTICOLO 64 ( DEMANIO E PATRIMONIO )
1° - I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. 2° - I beni, con relative pertinenze, ed i diritti reali facenti parte del demanio comunale sono soggetti al regime del demanio pubblico. 3° - I beni che non sono demaniali costituiscono il patrimonio del Comune: essi si suddividono in beni indisponibili, quelli previsti dall'art. 826 C.C., e beni disponibili tutti gli altri. 4° - La disciplina della gestione, classificazione ed inventariazione dei beni comunali forma oggetto del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità del Comune. 5° - I beni immobili, appartenenti al Comune, soggetti ad usi civici, sono disponibili dalle leggi speciali.
ARTICOLO 65 ( ATTIVITA' CONTRATTUALE )
1° - A tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, le locazioni, i trasporti , i lavori, il Comune deve provvedere mediante la stipulazione di contratti. 2° - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)
il fine che il contratto si intende perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.
3° - Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 4° - Il contratto, stipulato dal funzionario dirigente abilitato, responsabile dell'area amministrativa, è esecutivo dopo le formalità fiscali di registrazione. E' responsabile, in linea di principio, dell'esecuzione del contratto il funzionario preposto al servizio cui inerisce il contratto stesso.
CAPO I REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA ARTICOLO 66 ( COLLEGIO DEI REVISORI )
1° - Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti a scrutinio segreto, un Collegio di Revisori composto da tre membri, che devono essere scelti:
a)
uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente del collegio;
b)
uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)
uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2° - Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo grave inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. 3° - Il Collegio dei Revisori assume la natura di organo interno all'Ente in cui opera, tecnicamente qualificato, estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli altri organi comunali, con funzioni di controllo giuridico - contabile, di ausilio e di consulenza economico - finanziaria. 4° - Il Collegio dei Revisori è collegio perfetto, in quanto per la validità delle sue sedute e deliberazioni è richiesta la presenza di tutti i componenti. Il collegio a composizione imperfetta o il singolo revisore si può limitare soltanto al compimento di atti istruttori e preparatori. 5° - La convocazione del collegio compete al presidente dell'organo per la sua iniziativa, oppure su richiesta di uno degli altri due revisori. Il Consiglio Comunale può richiedere la convocazione del collegio affinché si pronunci su una determinata questione.
ARTICOLO 67
( PREROGATIVE DEL COLLEGIO ) 1° - Il Collegio come tale ed i suoi componenti hanno diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature dell'Ente, oltre che di forme di collaborazione permanente con la sua struttura burocratica. Essi, nell'esercizio della loro funzione ispettiva, possono accedere a tutti gli atti, documenti e notizie, di cui è in possesso l'Amministrazione, ed al relativo sistema informatico in uso presso l'Ente stesso, senza il limite del segreto di ufficio. 2° - Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere e partecipare, senza diritto di voto e a titolo consultivo, alle sedute della Giunta, del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari e può essere sentito dagli stessi organi, in apposite audizioni, con particolare riferimento alla materia economica, finanziaria e contabile. 3° - Il compenso è determinato come per legge.
ARTICOLO 68 ( FUNZIONI DEL COLLEGIO )
1° - Il Collegio dei Revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento:
a)
collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, con un ruolo di consulenza tecnico- contabile ( particolarmente per quanto attiene a programmi, piani finanziari, bilanci ), con speciale riferimento alle competenze di cui alle lettere b) f) g) i) l) m) dell'art. 32 - 2° comma;
b)
esercita la vigilanza sulla regolarità della intera gestione contabile e finanziaria dell'Ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili, espressamente dettate dalla legge, ed agli adempimenti previsti dalla programmazione e regolamentazione interna dell'Ente stesso;
c)
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nell'ambito dei metodi contabili di legge e di quelli adottati dall'ente all'interno dei propri sistemi organizzativi e di programmazione gestionale, non soltanto con una ricognizione formale ma anche redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2° - La consulenza tecnico-contabile del Collegio nei confronti degli organi comunali, ed in particolare del Consiglio, potrà essere espletata attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo. 3° - Il Collegio dei Revisori non si limita alla mera verifica formale degli atti ma esprime rilievi e propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione, fino ad attingere il profilo valutativo della sua congruità. 4° - Inoltre, a supporto e a completamento delle funzioni sopradette e di quelle fissate dal Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, gli organi comunali, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di funzionamento, possono favorire la collaborazione con il Collegio dei revisori, demandando allo stesso pareri e consulenze su singoli atti o adempimenti e la determinazione di metodi contabili e gestionali finalizzati agli obiettivi dell'Ente, anche nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta. 5° - I revisori dei conti rispondono comunque della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI ARTICOLO 69 ( PRINCIPIO PARTECIPATIVO )
1° - Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini al governo politico ed amministrativo della comunità e al principio del controllo sociale degli utenti sulla gestione dei servizi pubblici locali a domanda individuale, garantendone l'effettivo esercizio. 2° - Il Comune assume come principio della sua azione la libera consultazione dei cittadini, particolarmente nei riguardi dell'organizzazione dei servizi, promuovendo a tal uopo campagne sociali. Per le modalità organizzative si rinvia all'apposito regolamento. 3° - Il Comune assume come momento fondamentale della propria azione amministrativa la pubblicità dei propri atti. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco. Il regolamento di attuazione indicherà la tipologia degli atti per i quali si potrà opporre la motivata riservatezza. 4° - Le disposizioni dello statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai diritti dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
1)
ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
2)
ai cittadini non residenti nel Comune, ma che in esso esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
3)
agli stranieri ed agli apolidi che risiedono nel Comune.
ARTICOLO 70 ( LIBERE ASSOCIAZIONI )
1° - Il Comune valorizza, con ausili organizzativi, strutturali e finanziari, le libere associazioni, ovvero ogni forma di aggregazione sociale, di gruppo, con o senza personalità giuridica. Esso privilegia, fra le altre, le organizzazioni di volontariato, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le fondazioni pie e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico locali. Quelle organizzazioni che perseguono l'affermazione dei valori della pace e della solidarietà tra i popoli. Ove il Comune può prevedere in forma regolamentata la messa a disposizione di strutture logistiche e di riferimento quale sopporto ed ausilio tecnico-amministrativo delle rispettive aree dei servizi previsti dallo Statuto. 2° - La valorizzazione delle libere forme associative da parte del Comune avviene mediante idonee forme di incentivazione e, in particolare, la concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni, secondo le modalità stabilite dai regolamenti. In ogni caso, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del Comune, nelle forme di un apposito regolamento, dei criteri e delle modalità cui il Comune stesso deve attenersi. 3° - Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme associative, all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali a favore delle organizzazioni del volontariato, degli enti ecclesiastici e delle associazioni in genere, localmente notorie e rappresentative. 4° - Il Comune registra in un apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti commi, le libere forme associative che operano nel territorio comunale, verificandone la reale rappresentatività, le finalità statuarie e la democraticità di organizzazione interna. Il Comune garantisce, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutte le forme associative. 4° bis - L'iscrizione all'albo con i relativi accertamenti equivale a riconoscimento delle associazioni ed organizzazioni locali. Esso comporta il diritto di partecipare alle consulte di settore ed ai forum promossi dall'Amministrazione, nonché di proporre interrogazioni ed interpellanze al presidente secondo le modalità previste dal Regolamento.
ARTICOLO 71 ( ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE )
1° - Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione della cosa pubblica locale, sempre che la loro organizzazione statutaria sia su base democratica e rappresentativa. Tali organismi, promossi dal Comune mediante idonee iniziative, possono essere rappresentativi sia di una parte della comunità stanziata su una certa zona del territorio, sia del mondo dell'associazionismo in genere, dei cittadini ricompresi in una determinata fascia di età, delle categorie produttive, del mondo sindacale, delle forze economiche e sociali operanti localmente. In particolare, il Comune promuove la partecipazione dei giovani alla amministrazione locale anche attraverso la previsione di forme di consultazione della popolazione giovanile. 2° - In particolare, il Comune favorisce la costituzione di consulte democratiche, comitati e conferenze comunali di settore, con particolare riferimento ai giovani e all'ambiente, disciplinandone con apposito regolamento la composizione e il finanziamento su base prioritaria e rappresentativa. 3° - Gli organismi di partecipazione esercitano una funzione consultiva su tutte le questioni di rilevante interesse, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi di carattere generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socio-economici, la programmazione ed ai provvedimenti amministrativi di carattere settoriale inerenti la scuola, la cultura, i servizi sociali ed assistenziali, gli impianti sportivi, il commercio, i campi giochi e verde pubblico, i beni demaniali. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento. Gli organismi di partecipazione possono presentare interrogazioni al Sindaco su questioni generali e particolari. 4° - Ai comitati di gestione di tali organismi a base associativa può essere affidata dal Comune, nell'ambito del principio del controllo sociale degli utenti, la gestione di servizi sociali a domanda individuale, come quelli degli asili nido, delle scuole materne, delle mense scolastiche, degli impianti sportivi, culturali e ricreativi. Il relativo rapporto col Comune è disciplinato con apposita convenzione e secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei servizi.
ARTICOLO 71 bis ( DIRITTI DEL CONTRIBUENTE )
Il Comune recepisce i principi dettati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 in materia dei diritti del contribuente. Le norme, di cui alla richiamata legge, saranno applicate e disciplinate mediante appositi regolamenti.
ARTICOLO 72 ( IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO )
1° - Il Consiglio Comunale con apposito regolamento disciplina sia il procedimento di formazione degli atti e negozi giuridici nei quali si esprime normalmente l'attività amministrativa dell'Ente, sia i procedimenti speciali per materie particolari. 2° - Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento stesso a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e ai soggetti, individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, che debbono intervenirvi perché dal provvedimento potrebbe derivare pregiudizio, mettendo a disposizione la relativa documentazione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, di adottare, se necessario, provvedimenti cautelari. 3° - Ove non sussistano regioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il Comune deve dare tempestivamente notizia dell'avvio dello stesso, con una preventiva ed articolata informazione, ai soggetti portatori di interessi, pubblici e privati, ed alle associazioni o comitati, portatori di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento, l'oggetto dello stesso e le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti. 4° - Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa. L'informazione è, comunque, d'obbligo in materia di piani urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opere di pubblico interesse.
ARTICOLO 73 ( ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONE E INTERESSATI )
1° - Al fine di evitare controversie, senza recare pregiudizio a diritti dei terzi e mai in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento può concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati, stipulati per atto scritto a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate. 2° - Tali accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e devono osservare, ove non diversamente previsto, la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, anche se le eventuali controversie, in materia di formazione, conclusione ed esecuzione, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 3° - Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
ARTICOLO 74
( CONSULTAZIONE POPOLARE ) 1° - Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini, chiamandoli ad esprimersi, mediante strumenti idonei a conoscere il loro orientamento e con procedimento di carattere informale, sugli indirizzi della vita comunale e sulle questioni di rilevante interesse, sempre che riguardino materie di esclusiva competenza locale. La consultazione popolare si configura come sistema di indagine e di inchiesta, di sondaggio di opinione, anche non formalizzato, da parte del Comune, secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. 2° - In particolare il Comune consulta, anche su loro richiesta, sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, i gruppi di lavori, le associazioni studentesche, le categorie ed i settori e le altre formazioni economiche, sociali e produttive operanti nel territorio comunale. A tal fine, il Consiglio e la Giunta dispongono apposite audizioni ed indicono periodicamente conferenze comunali e conferenze di servizi su questioni di particolare rilievo. 3° - I soggetti consultati, oltre ad esprimere parere sulle questioni oggetto di consultazione, possono avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare risposte, suggerire la eventuale sospensione di un procedimento amministrativo. In ogni caso, le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. 4° - La consultazione può essere indetta anche per le categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni. I risultati delle consultazioni sono riportati nelle deliberazioni dei Consigli Comunali. 4° - Il regolamento di attuazione stabilisce in dettaglio le modalità ed i termini delle consultazioni, che comunque non dispiegano effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.
ARTICOLO 75 ( INIZIATIVA POPOLARE - ISTANZE -PETIZIONI E PROPOSTE )
1° - Il diritto di iniziativa popolare si articola nella facoltà, attribuita a cittadini singoli o associati, di presentare agli organi comunali istanze, interrogazioni, delibere di iniziativa popolare, petizioni e proposte in forma collettiva, su materie di esclusiva competenza comunale. Esse sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, o anche di situazioni giuridiche soggettive chiedendo provvedimenti avanzando proposte per l'adozione di atti amministrativi, esprimendo manifestazioni di volontà e di giudizio o esponendo comuni necessità. 2° - Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in forma scritta e raccolte dalla segreteria del Comune e, una volta dichiarate ammissibili, devono essere esaminate tempestivamente dagli organi comunali cui sono rivolte, e comunque non oltre trenta giorni. Il regolamento interno del Consiglio Comunale ne stabilisce le ulteriori modalità.
ARTICOLO 76 ( INFORMAZIONE ED ACCESSO )
1° - Il Comune riconosce il diritto dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa, anche mediante l'impiego di idonei strumenti di informazione e comunicazione, oltre che dei mezzi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio. 2° - Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, salvo quelli sottoposti a limiti di divulgazione, secondo le modalità e le norme di organizzazione stabilite dal regolamento, ottenendo, in particolare, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano. 3° - Il regolamento disciplina il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti. 4° - Il Comune esemplifica la modulistica riducendo la documentazione richiesta a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
ARTICOLO 77 ( REFERENDUM CONSULTIVO )
1° - E'ammesso il referendum consultivo o anche propositivo per consentire alla popolazione di esprimersi su provvedimenti e questioni a rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale oppure particolari settori e categorie di essa e comunque su materie di esclusiva competenza del Comune. Il potere di iniziativa può essere attivato su deliberazione dello stesso Consiglio Comunale su richiesta di un quinto degli elettori del Comune. 2° - Non possono essere oggetto di referendum quegli atti a contenuto vincolato, per effetto di una norma statale o regionale, così come le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, all'imposizione di tasse, tributi e tariffe nonché quelle di recepimento di decisioni di altri livelli di governo. L'oggetto dei referendum non può comunque trascendere la disponibilità decisionale del Comune. 3° - Le richieste di referendum sono presentate alla Segreteria del Comune che provvede formalmente alla verifica della regolarità delle firme raccolte, se di tratta dell'iniziativa di un quinto degli elettori. 4° - I referendum, superata la valutazione di ammissibilità ed indetti dal Sindaco previa delibera del Consiglio Comunale, hanno luogo entro i novanta giorni successivi ala presentazione della richiesta e non possono coincidere con altre operazioni di voto. Non può essere indetto più di un referendum all'anno. 5° - E' fatto divieto di riproporre referendum su un identico oggetto per almeno cinque anni dal suo rigetto. Il referendum non può essere indetto nell'anno precedente la scadenza ordinaria del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. 6° - Lo svolgimento dell'attività refenderaria e della relativa propaganda è organicamente disciplinato da apposito regolamento, che determina nel dettaglio le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, la pubblicità del decreto che lo indice, i modelli delle schede da utilizzare, l'organizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio, la ripartizione dell'ente locale in sezioni elettorali, l'accertamento dei risultati ed infine, la proclamazione dell'esito del referendum. 7° - I risultati dei referendum non hanno effetto vincolante o abrogativo ma obbligano comunque il Consiglio Comunale a deliberare sul suo oggetto entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito dei referendum.
ARTICOLO 78 ( IL DIFENSORE CIVICO )
1° - E' isitutito presso l'Amministrazione Comunale l'Ufficio del Difensore Civico, il quale ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune, al fine della tutela dei cittadini singoli ed associati. 2° - Il Difensore Civico segnala, di propria iniziativa o su richiesta di singoli cittadini o di una pluralità di essi ovvero di associazioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini stessi. 3° - Il Difensore Civico ha il compito di intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale, o di enti, istituti o aziende sottoposte a suo controllo o a sua vigilanza.
ARTICOLO 79 ( ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO )
1° - Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.2° - Dura in carica quattro anni dalla data della sua elezione, può essere revocato e non è rieleggibile. Cessa comunque dalla carica un anno prima della scadenza ordinaria del Consiglio Comunale. 3° - All'ufficio del Difensore Civico è eletto un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, dotato di comprovata preparazione, moralità, esperienza e professionalità nel campo giuridico - amministrativo e che offra ampie garanzie di imparzialità e probità nell'esercizio delle sue funzioni.
ARTICOLO 80 ( PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO )
1° - Il Difensore Civico, che non è sottoposto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale, per l'adempimento dei suoi compiti può chiedere l'esibizione, senza incontrare il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti dell'amministrazione relativi all'oggetto del proprio intervento; può ottenere tutte le notizie ed informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; può convocare e sentire eventualmente i responsabili dell'ufficio cui attiene la questione trattata; e può, infine, accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti. 2° - Il Difensore Civico è funzionario onorario, opera nel rispetto della legge e dei regolamenti ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. 3° - Egli, prima di entrare nell'esercizio delle proprie funzioni, presta giuramento nelle mani del Sindaco e davanti al Consiglio Comunale, con la seguente formula: “ Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi “. 4° - Al Difensore Civico è assegnata mensilmente una indennità di carica pari a quella prevista dalla legge per gli assessori.
ARTICOLO 81 ( RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL CONSIGLIO COMUNALE )
1° - Il Difensore Civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate, con le considerazioni ed i suggerimenti che crederà del caso. Tale relazione viene obbligatoriamente iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 2° - Per i casi di particolare importanza o, comunque, per specifiche questioni meritevoli di particolare ed urgente valutazione, il Difensore Civico, di propria iniziativa, può inviare, in qualsiasi momento, relazioni e segnalazioni al Consiglio Comunale o ad altri organi comunali, sollecitandoli a provvedere in merito. 3° - Tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto è disciplinato da apposito regolamento comunale di attuazione sul difensore civico, che, in particolare, stabilisce le modalità e le procedure del suo intervento definendone la tipologia.
ARTICOLO 82 ( MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO )
1° - Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale comunale che viene così' ad operare alle sue dipendenze funzionali.
TITOLO VI ( RAPPORTI TRA COMUNE ED ALTRI ENTI ) ARTICOLO 83 ( RAPPORTI TRA LE AUTONOMIE LOCALI )
1° - Il Comune conforma la propria attività amministrativa al principio della cooperazione e della collaborazione, oltre che al principio associativo, con le altre Autonomie locali, sia di pari livello, sia di livello superiore. 2° - In particolare, il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. 3° - Il Comune, congiuntamente alla Provincia di Avellino, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni nella fase ascendente della programmazione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, nella fase discendente del processo programmatico. 4° - Il Comune collabora con la Provincia, sulla base dei programmi della Provincia stessa, per attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
ARTICOLO 84 ( FIGURE DI COOPERAZIONE )
1° - Il Consiglio Comunale si avvale, mediante l'adozione di apposito atto amministrativo generale che disciplina il contenuto essenziale del rapporto, di figure semplici e complesse di cooperazione, utilizzando, in particolare, i moduli e gli istituti previsti dalla legge e dai seguenti articoli del presente Statuto.
ARTICOLO 85 ( FIGURE SEMPLICI DI COOPERAZIONE )
1° - Sono figure semplici di cooperazione:
a)
Intesa o accordo amministrativo: Il Comune conclude, in forma flessibile, intese o accordi amministrativi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività, generalmente continuative, di interesse comune.
b)
Conferenze di servizi: il Comune organizza conferenze di servizi quando deve acquisire intese, pareri, concerti, nulla- osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, prima di assumere determinazioni coinvolgenti interessi comuni.
c)
Convenzioni volontarie: il Comune per l'esercizio coordinato ed associato di determinati servizi o funzioni stipula apposite convenzioni con altri Comuni, privilegiando quelli contermini e facenti parte della Comunità Montana di appartenenza o con la Provincia. La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
ARTICOLO 86 ( FIGURE COMPLESSE DI COOPERAZIONE )
1° - Sono figure complesse di cooperazione:
a)
Consorzio: Il Comune promuove il consorzio per la gestione, a tempo indeterminato, di quei servizi pubblici che, per il loro carattere funzionale o per le loro caratteristiche dimensionali richiedono una particolare struttura operativa e gestionale, tecnicamente attrezzata, con la partecipazione di più soggetti locali. L'associazione consortile è fondata su una convenzione ed è organizzata amministrativamente sulla base di un apposito statuto. La convenzione e lo statuto del consorzio sono approvati dal Consiglio Comunale. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. Ai consorzi si applicano le norme di legge previste per le aziende speciali.
b)
Unione dei Comuni: il Comune ricorre a tale strumento per gestire una pluralità di servizi o funzioni, in forma associata con Comuni contermini, in funzione propedeutica all'obiettivo della loro fusione. L'unione si costituisce mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dell'atto costitutivo e dell'apposito regolamento dell'unione.
c)
Accordo di programma: il Comune favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di interventi, che richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici. A tal fine il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco è ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
ARTICOLO 87 ( GEMELLAGGI E SCAMBI DI COOPERAZIONE )
1° - Il Comune di Mercogliano, consapevole della sua collocazione di ente territoriale inserito in un più ampio contesto europeo e nella prospettiva di una Europa politicamente ed economicamente unita, è aperto a forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio, politico, culturale e sociale, con enti locali di altri paesi d'Europa. Il Comune promuove iniziative di gemellaggio e di scambio al fine di sviluppare le sensibilità dei cittadini per un comune impegno europeo e di intensificare i rapporti di solidarietà tra le comunità locali d'Europa.1° bis - Il Comune dichiarando la propria vocazione alla pace ed alla solidarietà internazionale promuove e favorisce altresì forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio politico, culturale e sociale, nonché forme di solidarietà concrete, civile ed economica tra i propri cittadini ed i cittadini di altre aree geografiche del mondo, con particolare riferimento ai paesi ed ai popoli che attraversano difficili congiunture economiche e vedono negati i propri diritti fondamentali; promuove e favorisce inoltre, la collaborazione e gli scambi con le organizzazioni internazionali anche non governative volte ad fine di pace e solidarietà. 2° - Il Comune partecipa attivamente alle associazioni italiane degli enti locali.
TITOLO VII FONTI NORMATIVE COMUNALI CAPO I STATUTO ARTICOLO 88 ( OGGETTO DELLO STATUTO )
1° - Lo Statuto del Comune di Mercogliano, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce:
a)
i principi generali e le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente;
b)
specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
c)
i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio;
d)
stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente;
e)
le forme di collaborazione fra Comuni e altri Enti locali;
f)
le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed i procedimenti amministrativi;
g)
lo stemma ed il gonfalone.
2° - Il Comune di Mercogliano, nell'esercizio dell'azione amministrativa, ai sensi della legge 10/04/1991 n. 125, adotta e promuove misure ed azioni positive per il conseguimento delle pari opportunità tra uomo e donna, al fine di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione ed anche allo scopo di concorrere a realizzare l'eguaglianza sostanziale nel lavoro tra uomini e donne e di favorire l'occupazione femminile. Adotta atti tesi a riservare alle donne posti di componenti delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso, delle Giunte ed in tutti gli organi collegiali del Comune, fermo restando il principio di cui all'art. 61 del Decr. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata. Adotta atti regolamentari tesi ad assicurare pari dignità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti a corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici. 3° - La disciplina statutaria si ispira al principio della completezza del quadro normativo e della certezza del diritto locale. 4° - Allo Statuto si conformano tutti gli atti del Comune.
ARTICOLO 89 ( APPROVAZIONE DELLO STATUTO )
1° - Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La deliberazione deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati all'Ente. 2° - Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
ARTICOLO 90 ( CONTROLLO, PUBBLICAZIONE, ESECUTIVITA' DELLO STATUTO )
1° - Lo statuto, una volta approvato dal Consiglio Comunale, deve essere inoltro alla competente sezione del Comitato regionale di Controllo sugli atti dei Comuni per l'espletamento del controllo di legittimità. 2° - Dopo l'effettuazione del controllo, espletato secondo le modalità previste per il controllo sugli atti, lo Statuto:
a)
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ( B.U.R. );
b)
è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di trenta giorni consecutivi;
c)
è inviato al Ministero dell'Interno, affinché venga inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti, istituita presso lo stesso Ministero.
3° - Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
4° - Il testo dello Statuto è depositato in ogni ufficio del Comune per rimanervi permanentemente esposto affinché ogni cittadino possa prenderne liberamente cognizione ed è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentono la effettiva conoscibilità, stabilite dal Consiglio Comunale ed attuate dalla Giunta.
ARTICOLO 91
( REVISIONE DELLO STATUTO ) 1° - Le deliberazioni di modifica ed integrazione dello Statuto sono approvate con le stesse modalità e procedure previste per la sua adozione, di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 2° - Ogni iniziativa in materia di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta, se non sia decorso un anno dalla sua reiezione. 3° - La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla adozione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
ARTICOLO 92 ( VERIFICA DELLO STATUTO )
1° - Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione.
CAPO II REGOLAMENTI ARTICOLO 93 ( POTESTA' REGOLAMENTARE DEL COMUNE )
1° - Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza dispone di potestà regolamentare da esercitare nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie. 2° - I piani ed i programmi generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti dalla Giunta - di sua iniziativa o su mandato del Consiglio che, in tal caso, ne definisce l'oggetto, ne delinea i principi ed i criteri direttivi - e deliberati dal Consiglio. 3° - Tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Degli stessi viene data immediata ed ampia informazione con ogni mezzo alla comunità comunale. Essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i quali possono, senza limite, e, in ogni tempo, consultarli, e, a proprie spese, estrarne copia.
ARTICOLO 94 ( TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI )
1° - Il Comune, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta, si sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, il regolamento generale di contabilità ed il regolamento per la disciplina generale dei contratti dell'Ente. 2° - Il Comune adotta, entro il termine di un anno, specifici regolamenti per:
a)
l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
b)
il funzionamento degli organi degli uffici;
c)
l'esercizio delle funzioni e dei servizi;
d)
la disciplina di ogni altra materia prevista dalle leggi e dal presente Statuto.
3° - I regolamenti comunali attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente Statuto. 4° - Entro un anno dall'entra in vigore del presente Statuto, il Comune procede alla revisione dei regolamenti già vigenti per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie ed alla deliberazione di quelli previsti dallo Statuto stesso.
ARTICOLO 95 ( AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI )
1° - L'esercizio della potestà regolamentare è espressione dell'autonomia politica e normativa del Comune. 2° - I regolamenti, di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, incontrano i seguenti limiti, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
a)
non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b)
la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
c)
non possono disporre che per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa;
d)
non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
ARTICOLO 96 ( FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI )
1° - L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, nelle forme previste per l'esercizio del diritto d'iniziativa popolare. 2° - I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme. 3° - I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle disposizioni di legge sulla pubblicazione delle deliberazioni; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi entrano in vigore dopo la seconda pubblicazione.
4° - I regolamenti sono sottoposti a forme di intensa pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e sono resi agevolmente accessibili a chiunque intenda consultarli.
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